Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali può essere rilasciato anche per la costruzione di impianti sportivi. A confermare l’interpretazione meno restrittiva della norma contenuta all’art. 14 del Testo Unico dell’Edilizia (d.P.R. 380/2001) è il T.A.R. del Lazio con la recente sentenza n. 9023 dello scorso 5 novembre 2012.

In passato la giurisprudenza amministrativa aveva inizialmente interpretato l’espressione “edifici ed impianti di interesse pubblico” dell’art. 14 del d.P.R. 380/2001 (che recepisce la disposizione dell’art. 41-quater della legge 1150/1942) in senso restrittivo, facendovi rientrare soltanto quelli corrispondenti a compiti assunti direttamente dalla pubblica amministrazione.

Tuttavia, attualmente, la prevalente giurisprudenza dei T.A.R. (T.A.R. Trentino Alto Adige, Trento, sezione I, 18 giugno 2009, n. 194; T.A.R. Sardegna, Cagliari, sezione II, 22 luglio 2009, n. 1375 e, da ultimo, la già citata sentenza 9023/2012 del T.A.R. Lazio) ritiene applicabile la disposizione della deroga al permesso di costruire anche nel caso di edifici ed impianti, nei quali sia comunque offerto un servizio alla collettività.
Pertanto, questo il ragionamento dei giudici amministrativi, anche un impianto sportivo rientra tra le opere di interesse pubblico, per cui può essere rilasciato il permesso di costruire in deroga ai sensi dell’art. 14 del Testo Unico dell’Edilizia.

(Fonte: http://www.ediltecnico.it)